COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 163 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE OSWEN ROHAMIR SOLARES TORRES Con nota del 27-5-2010 la Procura Federale

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 163 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE OSWEN ROHAMIR SOLARES TORRES Con nota del 27-5-2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il calciatore di nazionalità boliviana Oswen Rohamir Solares Torrez per violazione dell’articolo 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. in relazione all’articolo 40 comma 11 bis delle N.O.I.F. . A sostegno del deferimento deduceva che l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. aveva segnalato che nella richiesta di tesseramento pervenuta il 23-10-2009 da parte della società G.S. Dopolavoro COTRAL Metro del citato calciatore nato il 27-10-1980 risultava allegata una dichiarazione sottoscritta dal medesimo calciatore di “non essere mai stato tesserato in Italia e nessun altro paese e nazione”. Se non che la Federazione Boliviana aveva trasmesso una nota il 19-11-2009 con la quale, contrariamente a quanto affermato, si attestava che il calciatore aveva contratto un valido tesseramento con la società Esc. Sociedad Beniana il 5-6-1994. Rilevava pertanto che la dichiarazione del calciatore, affermante circostanze documentalmente false fosse da considerarsi in contrasto con il disposto dell’articolo 40 comma 11 bis delle NOIF. e concretizzasse pertanto una violazione anche dell’articolo 1 comma 1 10 comma 2 del CGS. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando al deferito termine per il deposito di scritti difensivi. Nella riunione non compariva il deferito che non aveva fatto pervenire scritti difensivi. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni ascritte e chiedeva l’irrogazione della sanzione della squalifica per sei mesi. Ritiene la Commissione che le violazioni ascritte al calciatore Oswen siano sussistenti e documentate. Risulta in atti sia la dichiarazione autografa del calciatore che nega precedenti tesseramenti con qualsiasi società di qualsivoglia nazione e la contrastante dichiarazione della Federazione Boliviana che, invece, attesta come il calciatore sia stato tesserato per una società dipendente sin dal 1994. L’atteggiamento processuale del calciatore che non è comparso e non ha fornito giustificazioni è ulteriore elemento per validare quanto già appare ben fondato dall’esame delle carte. La sanzione richiesta è congrua rispetto all’addebito e non merita alcuna rivisitazione mancando qualsiasi elemento giustificativo rispetto alle violazioni contestate. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere il calciatore deferito responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto irroga a OSWEN ROHAMIR SOLARES TORREZ la sanzione della squalifica per mesi sei. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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