COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 82 – Procura Federale – Deferimento del signor Mauro Bandini, vicepresidente ASD Caperanese per violazione dell’art. 5 comm
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 23/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 82 - Procura Federale - Deferimento del signor Mauro Bandini, vicepresidente ASD Caperanese per violazione dell'art. 5 commi 1 e 6 CGS e dell'ASD Caperanese per responsabilità oggettiva,
A seguito di indagine svolta su segnalazione del C.R.Liguria, il Procuratore Federale, ritenuto d’aver individuato nel signor Mauro Bandini, vice presidente ASD Caperanese, l’autore di un messaggio inviato all’emittente televisiva “Telegenova” contente un’espressione (letta nel corso della trasmissione “Dilettantissimo” del 7.12.2009 della stessa emittente) ritenuta lesiva della reputazione del signor Stefano Fresia, allenatore tesserato per l’USD Pontedecimo, ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
• il signor Mauro Bandini, vice presidente dell’ASD Caperanese, per violazione dell’art. 5 commi 1 e 6 lett. b) CGS;
• l’ASD Caperanese, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS in conseguenza della violazione ascritta al suo vice presidente.
All’odierna riunione si sono costituiti il signor Mauro Bandini, e l’ASD Caperanese, rappresentata dal proprio presidente. Per la Procura Federale ha sostenuto l’accusa l’avvocato Marco Stefanini che ha chiesto la condanna del signor Mauro Bandini alla sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e della società ASD Caperanese al pagamento dell’ammenda di € 2000. Il Bandini, nel suo intervento, ha respinto ogni addebito riconducendosi a quanto a suo tempo riferito all’inquirente.
Rileva la Commissione Disciplinare come dalla documentazione allegata all’atto di deferimento, non è possibile raggiungere la prova certa che il signor Mauro Bandini sia l’autore del messaggio all’emittente televisiva Telegenova, il cui contenuto diffamatorio del signor Stefano Fresia (tesserato Pontedecimo) è stato letto nel corso della trasmissione sopra riportata.
Tale mancanza di certezze induce questo giudicante ad emettere pronuncia di proscioglimento.
Per questi motivi la C.D. delibera di prosciogliere da ogni addebito il signor Mauro Bandini, con conseguente decadimento della responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS a carico della società in quanto collegata esclusivamente alla violazione ascritta al suo vice presidente.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva
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