COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot . 86 – Reclamo della società Real Moglio A.S. avverso la squalifica del calciatore Enrico Tomat fino al 30.06.2013. Gara UNVS

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot . 86 - Reclamo della società Real Moglio A.S. avverso la squalifica del calciatore Enrico Tomat fino al 30.06.2013. Gara UNVS Sanremo - Real Moglio del 10.05.2010 Torneo Over 40. C.U. n. 45 del 13 maggio 2010 D.P. Imperia. La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo con il quale la società Real Moglio AS ha impugnato la squalifica fino al 30.06.2013 del calciatore Enrico Tomat, reo di aver protestato contro l’arbitro ed avergli strappato dalle mani, scagliandolo per terra, il cartellino rosso ed averlo colpito con una testata al capo mentre si accingeva a raccoglierlo, causandogli temporaneo dolore e giramenti di testa e costringendolo a sospendere la gara; • sentito il rappresentante della società che, riconducendosi alle motivazioni del reclamo e ritenendo eccessivamente onerosa la sanzione inflitta in prime cure, ne ha chiesto la riduzione in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti; • sottoposte le doglianze della reclamante all’arbitro, questi non ha avuto difficoltà a confermare lo svolgimento dei fatti così come riferito sul rapporto di gara, rilasciando apposito supplemento; • respinte quindi le eccezioni della società e la richiesta di acquisire prove testimoniali di calciatori perchè non consentito dal Codice di Giustizia Sportiva; • ricordato che nel giudizio sportivo gli atti ufficiali, quando redatti in forma chiara e coerente, come nel caso di specie, rivestono carattere di prova assoluta che non può essere vinta da interessate dichiarazioni di parte; • ritenuta la sanzione irrogata in prime cure equa ed appropriata al grave fatto violento compiuto dal calciatore alla persona del direttore di gara, per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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