COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. Mauro XODO e della società ARDISCI E SPERA 1906 per violazione rispettivamente del

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. Mauro XODO e della società ARDISCI E SPERA 1906 per violazione rispettivamente dell'Art. 1 C.G.S. e dell'Art. 4, comma 2, C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il Rappresentante della Procura Federale, in contraddittorio con il sig. Mauro XODO ed il sig. Diego CODURI, Presidente della ARDISCI E SPERA 1906, preso atto che i deferiti ed il Rappresentante della Procura hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'Art. 23 C.G.S., nelle seguenti misure: per il SIG. Mauro XODO mesi 3 e giorni 10 di inibizione; per la società ARDISCI E SPERA 1906 l'ammenda di Euro 350,00, OSSERVA il comportamento addebitato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti, visto l'Art. 23 C.G.S. APPLICA Al SIG. Mauro XODO mesi 3 e giorni 10 di inibizione ed alla società ARDISCI E SPERA 1906 l'ammenda di Euro 350,00. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lombardia di comunicare direttamente alle parti la presente delibera. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEL Sig.. Flavio OBERTI e del Sig. Pierangelo PERACCHI e delle società US. FALCO e US. TDR SCANZOROSCIATE CALCIO ASD per violazione rispettivamente dell'Art. 1 C.G.S. in relazione all'Art. 95, commi 6 e 11, N.O.I.F. e dell'Art. 4, comma 1, C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il Rappresentante della Procura Federale, in contraddittorio con il sig. Flavio OBERTI, Presidente della US. TDR SCANZOROSCIATE CALCIO ASD e con il sig. Pierangelo PERACCHI, Presidente della US. FALCO, preso atto che i deferiti ed il Rappresentante della Procura hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'Art. 23 C.G.S., nelle seguenti misure: per il SIG. Flavio OBERTI mesi 2 di inibizione; per il Sig. Pierangelo PERACCHI mesi 2 di inibizione, per la società US. TDR SCANZOROSCIATE CALCIO ASD l'ammenda di Euro 350,00 e per la società US. FALCO l'ammenda di Euro 350,00, OSSERVA il comportamento addebitato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti, visto l'Art. 23 C.G.S. APPLICA al SIG. Flavio OBERTI mesi 2 di inibizione; al Sig. Pierangelo PERACCHI mesi 2 di inibizione; alla società US. TDR SCANZOROSCIATE CALCIO ASD l'ammenda di Euro 350,00; alla società US. FALCO l'ammenda di Euro 350,00. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lombardia di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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