COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di MIRIADI Vincenzo, Presidente della ASD SALVIROLA e della Società ASD SALVIROLA,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di MIRIADI Vincenzo, Presidente della ASD SALVIROLA e della Società ASD SALVIROLA, per rispondere: • Il primo della violazione di cui agli art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.42, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il tutto con riferimento a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della LND n. III Disposizioni Generali n.14 – stagione sportiva 2008-2009, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto, per conto della società ASD SALVIROLA, al momento del tesseramento del tecnico sig. Arisi Alamiro un accordo economico con un numero di rate pari a 11, superiore al massimo previsto dalla normativa di riferimento e per avere, contestualmente, indicato per la rata di Euro 2.000,00 con scadenza entro il settembre 2008, che trattasi di somma in liquidazione privata tra il Presidente sig. Miriadi Vincenzo e l’allenatore sig. Arisi Alamiro; • La società ASD SALVIROLA a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni rispettivamente ascritte al Presidente ed al proprio allenatore. Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, ha presenziato il sig. Miriadi Vincenzo, anche in rappresentanza della ASD SALVIROLA, assistito dal sig. Ulerti Foppa Fausto. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale, è stata data la parola al deferito, il quale ha ammesso la commissione di un errore, per inesperienza ed in buona fede, nella stesura dell’accordo. Successivamente il deferito sig. Miriadi Vincenzo, anche a nome della Società, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: per MIRIADI Vincenzo giorni 40 di inibizione; per la Società ASD SALVIROLA Euro 200,00 di ammenda; per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 del CGS. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e l’ammissione di responsabilità da parte degli stessi, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale • Preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • Ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati; applica 1. a MIRIADI Vincenzo la sanzione di giorni 40 di inibzione; 2. alla società ASD SALVIROLA la sanzione di Euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comminare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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