COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di Giuseppe GILBERTI, Presidente della Soc. US PEDROCA e della Soc. US PEDROCCA, pe

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico di Giuseppe GILBERTI, Presidente della Soc. US PEDROCA e della Soc. US PEDROCCA, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.5, commi 1, 2, 4 e 6 del CGS, per aver reso dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, della onorabilità e credibilità della classe arbitrale; • la soc. US PEDROCCA della violazione dell’art.4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per le dichiarazioni rese dal Presidente p.t. della Società. Alla udienza, oltre al rappresentante della Procura Federale, nessuno ha presenziato per i deferiti. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, nel corso della quale sono stati esposti gli elementi di responsabilità raccolti nella fase delle indagini, è stata data la parola al Rappresentante della Procura Federale, il quale ha avanzato le seguenti richieste: riconosciuta la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni rispettivamente ascritte, infliggere: al sig. Giuseppe Gilberti la sanzione di mesi 4 di inibizione; alla Società US Pedrocca la sanzione di Euro 500,00 di ammenda. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e non smentiti dalle dichiarazioni rese dal deferito Giuseppe Gilberti nella fase delle indagini. Nessun dubbio può essere avanzato sul fatto che gli ascritti a firma dal Presidente della US PEDROCCA, trasmessi via fax al Comitato Regionale Lombardia e datati rispettivamente 04.11.2009, 05.11.2009 e 08.12..2009, contengano frasi gravemente denigratorie della classe arbitrale e di altri organismi federali. Riconosciuta la responsabilità dei deferiti, in punti di quantificazione delle sanzioni da infliggere, appaiono del tutto adeguate quelle richieste da Rappresentante della Procura Federale. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale Ritenuti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro contestate nell’atto di deferimento Infligge 1. a Giuseppe Gilberti la sanzione di mesi 4 di inibizione; 2. alla Società US PEDROCCA la sanzione di Euro 500,00 di ammenda.
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