COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Presidente Federale a carico di BRESCIANI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della AC CREDARO e della

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Presidente Federale a carico di BRESCIANI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della AC CREDARO e della Società ASD ORATORIO COSTA DI MEZZATE per rispondere: • il primo della mancata comunicazione ai competenti organi federali della accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore tesserato Michele Serina, in violazione dell’art.1, comma 1 del CGS, in relazione all’art.43, commi 5 e 6 delle NOIF; • la società ASD ORATORIO COSTA DI MEZZATE per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al Presidente della AC CREDARO, Società oggetto di fusione con la ASD ORATORIO COSTA DI MEZZATE. Alla udienza avanti questa Commissione non si è presentato alcuno dei deferiti. Per conto della Società è pervenuta alla Commissione a mezzo fax una breve nota, con la quale si respingeva la responsabilità in ordine alla contestazione oggetto di deferimento, attribuendola alla Soc. C CREDARO, con la quale all’epoca era tesserato il calciatore. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti. Infatti nonostante la Commissione Regionale d’Appello, con lettera datata 10.03.2009, avesse comunicato alla Società AC CREDARO, al suo Presidente, al calciatore ed agli altri interessati di aver confermato la non idoneità alla pratica agonistica del tesserato Michele Serina, la Società attraverso i suoi dirigenti non ha adempiuto di darne comunicazione ai competenti organi federali. La responsabilità di tale omissione va ascritta al sig. Remo Bresciani, all’epoca Presidente della AC CREDARO, società con la quale il calciatore era tesserato e, a titolo di responsabilità diretta, alla ASD ORATORIO COSTA DI MEZZATE, in quanto, a seguito di fusione con la AC CREDARO, è subentrata in tutti i diritti e rapporti sportivi e giuridici della non più esistente AC CREDARO. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale Tenuto conto della rilevanza ed entità delle violazioni contestate, infligge • alla Società ASD ORATORIO COSTA DI MEZZATE la sanzione di Euro 250,00 di ammenda; • al sig. BRESCIANI Remo la sanzione di mesi 2 di inibizione. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it