COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società S.Luigi Albizzate Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara S.Luigi Albizzate/Jeraghese del 16/05/2010 C.U. n.36 della delegazi

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società S.Luigi Albizzate Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara S.Luigi Albizzate/Jeraghese del 16/05/2010 C.U. n.36 della delegazione di VARESE datato 20/05/2010 La società SAN LUIGI ALBIZZATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che squalificato i calciatori GABRIELE Marco sino al 31/12/2010 e RICCIARDI Alessandro per 6 GARE; per comportamento violento nei confronti di un avversario il primo, per contegno scorretto nei confronti dell’arbitro il secondo in quanto al momento dell’espulsione afferrava il braccio dell’arbitro facendogli cadere il cartellino. Si lamenta inoltre che i fatti si sarebbero svolti diversamente da quelli descritti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come noto il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova. Da tale documenti si evince che il calciatore GABRIELE Marco ha compiuto, a gioco fermo, un atto di particolare violenza nei confronti di un avversario, reiterandolo. In conseguenza di tale atteggiamento, al calciatore colpito è stato impedito di continuare la gara. Sempre dal referto si ricava che il RICCIARDI, capitano, nel contestare una decisione del direttore di gara, lo apostrofava pesantemente, rincarando le offese ed afferrando il braccio dell’arbitro, sino al fargli cadere il cartellino dell’espulsione. La sanzione adottata dal GS nei confronti di entrambi appare equa e conforme ai criteri abitualmente in uso presso Questa Commissione per analoghe fattispecie. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto a dispone l’addebito della relativa tassa.
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