COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USA CASATI CALCIO ARCORE Camp. Jun. Gir. B Gara Casati Arcore/Varedo del 17/05/2010 C.U. n.38 della delegazio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USA CASATI CALCIO ARCORE Camp. Jun. Gir. B Gara Casati Arcore/Varedo del 17/05/2010 C.U. n.38 della delegazione di MONZA datato 27/05/2010 La società A. CASATI ARCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che squalificato il calciatore DE FLORIO Davide sino al 31/12/2010 per comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso, lamentando che la sanzione adottata nei confronti del proprio tesserato risulterebbe sproporzionata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal ricorso si legge che non viene contestato il fatto ma la misura della sanzione. Questa Commissione, esaminato il rapporto di gara, trova conferma del comportamento lesivo della dignità dell’arbitro e, contestualmente, minaccioso, continuativamente. Non viene registrato alcun ravvedimento da parte del calciatore. La misura della squalifica appare conforme alla gravità del comportamento tenuto e propria ai criteri in uso presso Questa Commissione Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto a dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it