COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GSD Luisiana Camp. Jun. Reg. Gir. 04 PLAY-OUT Gara Luisiana/Casalmaiocco del 29/05/2010 C.U. n.45 bis – 46 del

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GSD Luisiana Camp. Jun. Reg. Gir. 04 PLAY-OUT Gara Luisiana/Casalmaiocco del 29/05/2010 C.U. n.45 bis - 46 del CRL datati: 01/06/2010 – 04/06/2010 La società LUISIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. Gianfranco RESCONI fino al 31/05/2012 lamentando che si sarebbe verificato uno scambio di persona, coinvolte nell’episodio che vedeva l’arbitro della gara ricevere uno sputo in pieno volto al termine della gara stessa, in particolare che l’autore del gesto sarebbe stato il sig. Sergio MARTELLI e non il sig. RESCONI. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stati inviato nei termini regolamentari, rileva: come noto, il referto arbitrale costituisce fonte primaria di prova. Nel caso di specie il direttore di gara ha refertato che al termine della gara, nel corridoio degli spogliatoi, il dirigente accompagnatore della società LUISIANA sig. Resconi Gianfranco colpiva intenzionalmente l’arbitro al volto con uno sputo. Il sig. Martelli Sergio assistente della medesima società interveniva per allontanare il Resconi. Richiesti dalla presente Commissione chiarimenti, al direttore di gara, dell’accaduto, lo stesso confermava integralmente quanto riportato nel referto arbitrale. (le norme vigenti non consentono nessun confronto) Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto a dispone l’addebito della relativa tassa.
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