COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Procura Federale a carico del sig. Emiliano BALDRIGHI, Graziano RANCATI, Flavio ACERBI, Luigi FIORANI, Giuseppe GIOVI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Procura Federale a carico del sig. Emiliano BALDRIGHI, Graziano RANCATI, Flavio ACERBI, Luigi FIORANI, Giuseppe GIOVI, Rinaldo POLLEDRI, Rosangela MANENTI, Erminio FIORANI e della società GS GUARDAMIGLIO SMV per violazione rispettivamente dell’art.5 CGS e dell’art.4, commi 1 e 2 CGS in quanto avrebbero espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione della categoria degli arbitri, dell’arbitro della gara Somaglia-Guardamiglio del 6 dicembre 2009 e del prestigio dell’istituzione federale del suo complesso. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli adempimenti di rito, sentito il Rappresentante della Procura Federale, preso atto della comunicazione inviata dal Presidente della GS GUARDAMIGLIO SMV, sig. Emiliano Baldrighi, con la quale dichiarava la propria impossibilità ad essere presente, assumendosi la responsabilità del contenuto della missiva datata 10.12.2009 che, a suo dire, non è mai stata spedita, preso atto che nessuno degli altri deferiti è comparso avanti Questa Commissione, preso altresì atto che il Rappresentante della Procura ha richiesto di affermare la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni contestate e condannarli: 1) Emiliano BALDRIGHI alla inibizione di anni tre; 2) Graziano RANCATI, Flavio ACERBI, Luigi FIORANI, Giuseppe GIOVI, Rinaldo POLLEDRI, Rosangela MANENTI e Erminio FIORANI alla inibizione di anni due; 3) società GS GUARDAMIGLIO SMV ammenda di Euro 2.500,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Il comportamento addebitato al sig. Emiliano BALDRIGHI risulta pienamente provato dalla documentazione in atti. Nella lettera in contestazione, datata 10.12.2009, indirizzata agli Organi Federali e a due quotidiani, sottoscritta dal sig. BALDRIGHI, sono contenute espressioni e valutazioni gravemente denigratorie della classe arbitrale e del prestigio dell’istituzione federale nel suo complesso. La responsabilità degli altri deferiti viene giustificata dalla Procura Federale dalla circostanza che il Presidente dichiara che lo scritto è stato redatto a seguito di una riunione nella quale in modo unanime i Dirigenti della società avevano deciso in modo ufficiale di “dare voce ad una situazione a dir poco grottesca”. Appare opportuno osservare che nessuno degli altri deferiti, oltre al Presidente, hanno sottoscritto la missiva datata 10.12.2009 ed oggetto del deferimento. Di conseguenza, da una parte non vi è certezza della condivisione del tenore dello scritto, dall’altra però gli stessi hanno colpevolmente omesso di verificare il contenuto della lettera e di esprimere avanti Questa Commissione la non condivisione dello scritto. In ogni caso, appaiono esenti da ogni responsabilità, la signora Rosangela MANENTI ed il signor Erminio FIORANI, rispettivamente segretaria ed allenatore della società, che non possono essere considerati dirigenti e come tali essere chiamati in causa dalla lettera del presidente la quale fa riferimento solamente ai dirigenti. Sulla base delle considerazioni sopra espresse appaiono di rilevanza molto diversa i comportamenti attribuiti al Presidente rispetto a quelli degli altri dirigenti, con conseguente diversa determinazione delle sanzioni. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta la responsabilità dei deferiti con esclusione dei sig.ri Rosangela MANENTI e Erminio FIORANI INFLIGGE A Emiliano BALDRIGHI l’inibizione di anni uno; a Graziano RANCATI, Flavio ACERBI, Luigi FIORANI, Giuseppe GIOVI, Rinaldo POLLEDRI, l’inibizione di mesi tre; alla società GS GUARDAMIGLIO SMV l’ammenda di Euro 1.000,00. ASSOLVE Rosangela MANENTI e Erminio FIORANI per non aver commesso il fatto. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lombardia di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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