COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Procura Federale a carico di POLISPORTIVA PAVONESE CIGOLESE Camp.1^ Cat. E del suo Presidente sig. Bettoncelli Gi

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Procura Federale a carico di POLISPORTIVA PAVONESE CIGOLESE Camp.1^ Cat. E del suo Presidente sig. Bettoncelli Gianfranco Per violazione dell’art.1, comma 1 CGS in relazione all’art.32, commi I e VII, del Regolamento della LND come integrato nelle disposizioni contenute nel CU n.1 s.s. 2009/2010 della LND – FIGC e dell’art.4, comma I, CGS per non aver iscritto una propria squadra al Campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai Campionati Giovanili per stagione 2009/2010 La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti si sono presentati avanti Questa Commissione, sostenendo, a giustificazione del fatto contestato nel deferimento, di non essere riusciti a reperire nel proprio Comune calciatori di età idonea a formare una squadra con i requisiti necessari per partecipare a tali campionati; preso atto che i deferiti hanno richiesto l’applicazione dell’Art.23 CGS ed hanno concordato con il Rappresentate della Procura Federale le seguenti sanzioni: euro 1.000,00 di ammenda per la POLISPORTIVA PAVONESE CIGOLESE, giorni 40 di inibizione per il sig. BETTONCELLI Gianfranco; tali sanzioni hanno tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’Art.23 del CGS. MOTIVI DELLA DECISIONE I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalle dichiarazioni del deferito, pertanto non può trovare luogo nel caso di specie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale - preso atto delle richieste di applicazione di pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; - ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti contestati Applica Alla società POLISPORTIVA PAVONESE CIGOLESE euro 1.000,00 di ammenda; a BETTONCELLI Gianfranco giorni 40 di inibizione. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it