COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Procura Federale a carico di AS TAINO CALCIO Camp.1^Cat. E del suo Presidente sig. FILADORO Luigi Per violazione d

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Procura Federale a carico di AS TAINO CALCIO Camp.1^Cat. E del suo Presidente sig. FILADORO Luigi Per violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art.32, commi I e VII, del Regolamento della LND come integrato nelle disposizioni contenute nel CU n.1 s.s. 2009/2010 della LND – FIGC e dell’art.4, comma I, CGS per non aver iscritto una propria squadra al Campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai Campionati Giovanili per la stagione 2009/2010. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti si sono presentati avanti Questa Commissione, sostenendo, a giustificazione del fatto contestato nel deferimento di non essere riusciti a reperire nel proprio Comune calciatori di età idonea a formare una squadra con i requisiti necessari per partecipare a tali campionati; preso atto che i deferiti hanno richiesto l’applicazione dell’art.23 CGS ed hanno concordato con il Rappresentante della Procura Federale le seguenti sanzioni: Euro 1.000,0 di ammenda per la AS TAINO CALCIO, giorni 40 di inibizione per il sig. FILADORO Luigi, tali sanzioni hanno tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 del CGS. MOTIVI DELLA DECISIONE I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalle dichiarazioni del deferiti, pertanto non può trovare luogo nel caso di specie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale - preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; - ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti contestati APPLICA Alla società AS TAINO CALCIO Euro 1.000,00 di ammenda; a FILADORO Luigi giorni 40 di inibizione. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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