COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Procura Federale a carico di POLISPORTIVA SARGINESCO Camp.1^ Cat. E del suo Presidente sig. TARCHINI Tazio Per

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 30/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Procura Federale a carico di POLISPORTIVA SARGINESCO Camp.1^ Cat. E del suo Presidente sig. TARCHINI Tazio Per violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art.32, commi I e VII, del Regolamento della LND come integrato nelle disposizioni contenute nel CU n.1 s.s. 2009/2010 della LND-FIGC e dell’art.4, comma I, CGS per non aver iscritto una propria squadra al Campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai Campionati per la stagione 2009/2010. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti non si sono presentati avanti Questa Commissione e che il Rappresentante della Procura ha richiesto di affermare la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni contestate e condannarli: 1) TARCHINI Tazio alla inibizione di mesi due; 2) società POLISPORTIVA SARGINESCO ammenda di Euro 1.500,00; hanno concordato con il Rappresentante della Procura Federale MOTIVI DELLA DECISIONE Il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti. Le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto adeguate in relazione alla rilevanza dei fatti contestati. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale COMMINA Alla società POLISPORTIVA SARGINESCO Euro 1.500,00 di ammenda; a TARCHINI Tazio mesi due di inibizione. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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