COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL SAN GIORGIO avverso sanzioni merito gara Libertà di Movimento – Real San Giorgio, del 21.5.2010 – Campionato Prov

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL SAN GIORGIO avverso sanzioni merito gara Libertà di Movimento – Real San Giorgio, del 21.5.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D” girone “L” – Play-off - Com. Uff. n. 72 del 26.5.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 all’A.S. Real San Giorgio; - squalifica fino al 31 dicembre 2011 al calciatore Malavolta Roberto; - squalifica fino al 30 settembre 2010 al tecnico Vecchiola Federico; - inibizione fino al 31 ottobre 2010 al sig. De Ruggero Giorgio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli Ufficiali di gara. Avverso tali decisioni, con atto sottoscritto dal l.r.p.t. sig. De Ruggero Giorgio, ha proposto reclamo l’A.S. Real San Giorgio, contestando la veridicità del referto arbitrale, lamentando, comunque, l’eccessività delle sanzioni applicate e chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che, a norma dell’art. 19, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, il presidente della società, colpito in primo grado da inibizione temporanea, può inoltrare reclamo solamente per la sanzione che lo riguarda personalmente e non per le sanzioni applicate alla società ed agli altri tesserati di questa; • ritenuta, alla luce delle suesposte considerazioni, l’inammissibilità del gravame nella parte inerente le ulteriori sanzioni rispetto a quella applicata, nello stesso contesto, all’odierno reclamante; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente De Ruggero in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione inflittagli, della quale pertanto deve essere data conferma. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S. Real San Giorgio, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni dell’ammenda applicata alla Società, delle squalifiche inflitte al calciatore Malavolta Roberto ed al tecnico Vecchiola Federico; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it