COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso decisioni merito gara Pievebovigliana – Settempeda, del 15.5.2010 – Campionato Regionale di Secon

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso decisioni merito gara Pievebovigliana – Settempeda, del 15.5.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Play-off - Com. Uff. n. 187 del 19.5.2010. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla S.S.D. Settempeda le seguenti sanzioni: a) ammenda di € 800,00 per avere alcuni propri sostenitori, durante la fase di riscaldamento delle squadre, rivolto frasi razziste ad un calciatore della squadra avversaria; b) ammenda di € 150,00 per avere alcuni propri sostenitori, durante l’incontro, lanciato quattro petardi vicino al terreno di gioco e per aver danneggiato la rete di recinzione in prossimità delle tribune. Lo stesso Giudicante imponeva alla S.S.D. Settempeda, con riferimento al sopra descritto danneggiamento della rete di recinzione, l’obbligo “di risarcire i suddetti danni che verranno quantificati e liquidati in separata sede”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Settempeda, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, l’annullamento delle sanzioni impugnate nonchè delle statuizioni inerenti il disposto risarcimento dei danni alla rete di recinzione. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Commissario di campo, in ordine ai fatti ascritti ai sostenitori della Settempeda, prima dell’inizio e durante la gara, ha precisato: a) che durante il riscaldamento delle squadre, uno di essi rivolse ad un giocatore di colore della squadra avversaria una frase offensiva e razzista, mentre altri lo chiamarono con nome di calciatore noto e significativo; b) che i petardi furono fatti scoppiare fuori dal campo; c) che alcuni di essi si aggrapparono alla rete di recinzione per festeggiare la segnatura della rete. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato il Commissario di campo e la reclamante; • udito in camera di consiglio i Giudice relatore; • ritenuto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla reclamante a seguito del comportamento discriminatorio posto in essere, in particolare, da un sostenitore della Settempeda nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, concessa l’attenuante di cui al punto e) dell’art. 13 del Cgs, tenuto conto della tenuità del fatto e della categoria di appartenenza della Società sanzionata; • ritenuto altresì che si possa addivenire alla richiesta riduzione dell’ulteriore ammenda inflitta alla reclamante, tenuto conto delle modalità delle condotte ascritte ai sostenitori della Settempeda siccome descritte dal Commissario di campo; • considerato che a norma dell’art. 49, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia sportiva sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per fatti violenti, è competente a giudicare, in prima istanza, la Commissione Vertenze Economiche e che secondo l’insegnamento della Corte Federale, mentre l’aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, l’accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza della Commissione Vertenze Economiche; • considerato altresì che in materia risarcitoria solo detta Commissione - e non anche il Giudice Sportivo – è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo; • ritenuto, in conclusione, come più volte ribadito da questo Collegio, che i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno, derivandone l’annullamento, sul punto, della delibera impugnata. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Settempeda, così decide: - riduce le sanzioni dell’ammenda rispettivamente ad € 300,00 ed € 100,00; - annulla la delibera impugnata relativamente alla statuizione, ivi contenuta, dell’obbligo a carico della reclamante di risarcimento per i danni alla rete di recinzione. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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