COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 21.06.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.2.1. A.S.D. LUPI MOLINARO CAMPOBASSO– AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T – C.U. N. 128 (SQUALIFICA ALLENATORE) (GARA
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 21.06.2010
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
5.2.1. A.S.D. LUPI MOLINARO CAMPOBASSO– AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T – C.U. N. 128 (SQUALIFICA ALLENATORE)
(GARA FORNELLI - LUPI MOLINARO DEL 25.04.2010 - CAMPIONATO PROMOZIONE 15^ DI RITORNO)
La Commissione Disciplinare ,
visto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Lupi Molinaro Campobasso avverso la squalifica dell'allenatore Barometro Massimo, osserva quanto segue.
Il ricorso è datato 6 maggio 2010 e risulta spedito in pari data con fax a questa Commissione Disciplinare, oltre il termine previsto dall'art. 46, 4° comma, del C.G.S. che è fissato in sette giorni successivi alla pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo.
Va evidenziato che il C.U. interessato è il n. 128 e risulta pubblicato il 28 aprile 2010.
Ciò porta a dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché presentato fuori termine.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso presentato il 6 maggio 2010 dalla società A.S.D. Lupi Molinaro Campobasso.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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