COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. CALCIO CUORGNE’ avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara MATHI LAN

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. CALCIO CUORGNE’ avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara MATHI LANZESE – CALCIO CUORGNE’ disputata l’11/05/10 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B ( C.U. n° 46 del 13/05/10 della Delegazione Distrettuale di Ivrea) Con il reclamo in oggetto, redatto inspiegabilmente il 12/05/10 (in data anteriore alla pubblicazione del C.U.) e pervenuto a mezzo fax il 27/05/10, la A.S.D. CALCIO CUORGNE’, tramite il proprio allenatore Corrado MARICONDA, contesta la squalifica fino al 30/06/12 inflitta dal Giudice sportivo al proprio calciatore PICONE Giuseppe, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 46 del 13/05/10 della Delegazione Distrettuale di Ivrea. La Società reclamante ritiene eccessiva la punizione inflitta al suddetto calciatore in relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita MATHI LANZESE – CALCIO CUORGNE’, disputata l’11/05/10 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B. La Commissione disciplinare territoriale, - ritenuto, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.; - rilevato, altresì, che il reclamo manca di una valida sottoscrizione, sia dell’estensore, Sig. MARICONDA Corrado, sia del Presidente della Società; - osservato che il mancato rispetto delle norme procedurali suddette preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla A.S.D. CALCIO CUORGNE’ e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 30/06/12 inflitta al calciatore PICONE Giuseppe.
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