COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. CALCIO CUORGNE’ avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara MATHI LAN
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86
del 03 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla A.S.D. CALCIO CUORGNE’ avverso le
decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara MATHI
LANZESE – CALCIO CUORGNE’ disputata l’11/05/10 nell’ambito
del Campionato Allievi Fascia B ( C.U. n° 46 del 13/05/10 della
Delegazione Distrettuale di Ivrea)
Con il reclamo in oggetto, redatto inspiegabilmente il 12/05/10 (in data anteriore alla
pubblicazione del C.U.) e pervenuto a mezzo fax il 27/05/10, la A.S.D. CALCIO
CUORGNE’, tramite il proprio allenatore Corrado MARICONDA, contesta la squalifica fino
al 30/06/12 inflitta dal Giudice sportivo al proprio calciatore PICONE Giuseppe, con
provvedimento pubblicato sul C.U. n° 46 del 13/05/10 della Delegazione Distrettuale di
Ivrea.
La Società reclamante ritiene eccessiva la punizione inflitta al suddetto calciatore in
relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la
partita MATHI LANZESE – CALCIO CUORGNE’, disputata l’11/05/10 nell’ambito del
Campionato Allievi Fascia B.
La Commissione disciplinare territoriale,
- ritenuto, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si
intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del
C.G.S.;
- rilevato, altresì, che il reclamo manca di una valida sottoscrizione, sia dell’estensore,
Sig. MARICONDA Corrado, sia del Presidente della Società;
- osservato che il mancato rispetto delle norme procedurali suddette preclude la
trattazione del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta
versata dalla A.S.D. CALCIO CUORGNE’ e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 30/06/12 inflitta al calciatore PICONE Giuseppe.
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