COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. ROSSELLI 2000 avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara ALBANOVA –
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86
del 03 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Reclamo proposto dalla A.S.D. ROSSELLI 2000 avverso le
decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara ALBANOVA –
ROSSELLI disputata il 04/05/10 nell’ambito del Campionato di
Terza Categoria – Girone C ( C.U. n° 52 del 13/05/10 della
Delegazione Provinciale di Cuneo)
Con il reclamo in oggetto, redatto il 25/05/10, la A.S.D. ROSSELLI 2000 chiede, in modo
irrituale, un incontro con la F.I.G.C. o con l’A.I.A. per contestare la squalifica fino al
31/12/10 inflitta dal Giudice sportivo al proprio calciatore MARTINO Giovanni, con
provvedimento pubblicato sul C.U. n° 52 del 13/05/10 della Delegazione Provinciale di
Cuneo.
La Società reclamante ritiene eccessiva la punizione inflitta al suddetto calciatore in
relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la
partita ALBANOVA – ROSSELLI, disputata il 04/05/10 nell’ambito del Campionato di
Terza Categoria – Girone C.
La Commissione disciplinare territoriale,
- rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si
intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del
C.G.S.;
- osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione
del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta
versata dalla A.S.D. ROSSELLI 2000 e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 31/12/10 inflitta al calciatore MARTINO Giovanni.
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