COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo Società A.S. QUATTORDIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 de
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88
del 10 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo Società A.S. QUATTORDIO avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del
06.05.2010 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in
relazione alla gara QUATTORDIO - MIRABELLO del 02.05.2010,
Campionato Terza Categoria girone A
La Società QUATTORDIO ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare di
squalifica sino al 31.12.2011 a carico del proprio calciatore sig. SEMINATORE Vincenzo
in riferimento alla gara in oggetto, sostenendo non trattarsi del giocatore indicato
dall’arbitro bensì di altro compagno di squadra l’autore dell’accaduto ed inoltre che i fatti
esposti non corrispondono al vero..
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Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva è stato inviato tramite raccomandata in data 25 maggio 2010 e pertanto
oltre il settimo giorno successivo al 06 maggio 2010, data di pubblicazione del
comunicato n. 48 con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
di disporre l’addebito alla società A.S. QUATTORDIO l’ammontare della
relativa tassa reclamo di € 130,00, che non risulta versata.
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