COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società U.S.D. ALPIGNANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 83 del 20.5.2010 de
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88
del 10 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della società U.S.D. ALPIGNANO avverso decisione
del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 83 del 20.5.2010 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla
gara ALPIGNANO – PIANEZZA disputata in data 8.5.2010, Torneo
Juniores “2° Memorial Vito Scafidi”
Con ricorso inviato in data 27..5.2010 la Società ALPIGNANO si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2010 il giocatore
DE LORENZI Saverio, fino al 30.10.2010 i giocatori PETRINGA Roberto e POLICHETTI
Roberto, fino al 30.6.2010 l’assistente arbitrale sig. PARISI Franco e chiede una riduzione
di tutte le squalifiche indicate.
La Società ricorrente contesta il rapporto arbitrale nella parte in cui viene indicato il DE
LORENZI quale destinatario dell’espulsione che ha dato origine ai disordini messi in atto
dai giocatori sanzionati. Nega che il giocatore abbia tentato di colpire con un pugno il
direttore di gara. Porge le proprie scuse per il comportamento dei propri tesserati
sottolineando che la penalizzazione inflitta è eccessivamente afflittiva.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.
35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la
condotta del DE LORENZI il quale, per contestare una decisione relativa ad un fuorigioco,
dopo una lunga corsa, si parava davanti all’arbitro ingiuriandolo e minacciandolo
pesantemente.. Dopo avergli mostrato l’inevitabile cartellino rosso l’arbitro medesimo
veniva minacciosamente circondato dagli altri giocatori dell’ALPIGNANO tanto che era
costretto a sospendere la gara. A quel punto, i giocatori sanzionati lo spintonavano da
una parte all’altra e, in quel contesto, il DE LORENZI tirava un pugno fortunatamente
schivato dal direttore di gara.
Mentre usciva dal campo, accompagnato dagli organizzatori del torneo, l’arbitro veniva
ancora insultato dall’assistente arbitrale dell’ALPIGNANO.
Considerati i connotati violenti dei fatti ed il numero di tesserati coinvolti le sanzioni
applicate dal Giudice di primo grado appaiono eque, proporzionate alla gravità delle
condotte attribuite a ciascuno dei protagonisti. e vanno confermate
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società ALPIGNANO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della
relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata
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