COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società U.S.D. ALPIGNANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 83 del 20.5.2010 de

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società U.S.D. ALPIGNANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 83 del 20.5.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ALPIGNANO – PIANEZZA disputata in data 8.5.2010, Torneo Juniores “2° Memorial Vito Scafidi” Con ricorso inviato in data 27..5.2010 la Società ALPIGNANO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2010 il giocatore DE LORENZI Saverio, fino al 30.10.2010 i giocatori PETRINGA Roberto e POLICHETTI Roberto, fino al 30.6.2010 l’assistente arbitrale sig. PARISI Franco e chiede una riduzione di tutte le squalifiche indicate. La Società ricorrente contesta il rapporto arbitrale nella parte in cui viene indicato il DE LORENZI quale destinatario dell’espulsione che ha dato origine ai disordini messi in atto dai giocatori sanzionati. Nega che il giocatore abbia tentato di colpire con un pugno il direttore di gara. Porge le proprie scuse per il comportamento dei propri tesserati sottolineando che la penalizzazione inflitta è eccessivamente afflittiva. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la condotta del DE LORENZI il quale, per contestare una decisione relativa ad un fuorigioco, dopo una lunga corsa, si parava davanti all’arbitro ingiuriandolo e minacciandolo pesantemente.. Dopo avergli mostrato l’inevitabile cartellino rosso l’arbitro medesimo veniva minacciosamente circondato dagli altri giocatori dell’ALPIGNANO tanto che era costretto a sospendere la gara. A quel punto, i giocatori sanzionati lo spintonavano da una parte all’altra e, in quel contesto, il DE LORENZI tirava un pugno fortunatamente schivato dal direttore di gara. Mentre usciva dal campo, accompagnato dagli organizzatori del torneo, l’arbitro veniva ancora insultato dall’assistente arbitrale dell’ALPIGNANO. Considerati i connotati violenti dei fatti ed il numero di tesserati coinvolti le sanzioni applicate dal Giudice di primo grado appaiono eque, proporzionate alla gravità delle condotte attribuite a ciascuno dei protagonisti. e vanno confermate Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società ALPIGNANO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata
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