COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale della U.S.D. POMBIESE per rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 2 in rela

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale della U.S.D. POMBIESE per rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 2 in relazione all’art. 5 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione ascritta al proprio tesserato sig. Arrondini Gianmario FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 27.4.10, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare la società U.S.D. POMBIESE a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione addebitata al proprio allenatore sig. ARRONDINI Gianmario, per avere quest’ultimo rilasciato ad un organo di stampa sportiva a diffusione regionale una dichiarazione gravemente lesiva della reputazione del direttore della gara Ceversana Biella/Pombiese del 21.1.2010. All’udienza del 4.6.2010, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Carpinteri in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Maritan Gianluigi, presidente della U.S.D. POMBIESE. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i deferiti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 400,00 a carico della società POMBIESE. MOTIVI DELLA DECISIONE Vista la richiesta formulata dalla Società POMBIESE di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate alla società deferita. Considerato che l’entità della sanzione proposta appare congrua. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica alla società U.S.D. POMBIESE la sanzione dell’ammenda di € 400,00.
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