COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 17 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: LAHRAICHI ABDELFATTAH per la violazione degli artt. 1, comma 1 e
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89
del 17 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
LAHRAICHI ABDELFATTAH per la violazione degli artt. 1, comma
1 e 10 commi 2 C.G.S, in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF .
per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per
alcuna federazione estera , al fine di ottenere il tesseramento
nella stagione sportiva 2009/2010 per la società ASD JUNIOR
BIELLESE 2009 senza averne titolo
Con atto del 24 Marzo 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il LAHRAICHI ABDELFATTAH per le violazioni in epigrafe indicate per
inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità.
All’udienza del 7 maggio 2010, non risultando la prova dell’avvenuta notifica al deferito
dell’avviso di fissazione del presente procedimento, la Commissione rinviava all’udienza
del 4.6.2010; a tale udienza compariva l’avv. M. CARPENTERI, in rappresentanza della
Procura Federale; nessuno per il soggetto deferito.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per il giocatore deferito la
sanzione della squalifica per mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto storico è accertato ed incontrovertibile.
Risulta accertato la falsità della dichiarazione del LAHRAICHI laddove ha dichiarato di
non essere mai stato tesserato per alcuna altra federazione straniera: lo stesso, infatti
risulta essere stato tesserato nella stagione 1998-1999 per il club ARDBA aderente alla
FEDERATION ROYALE MAROCAINE de FOOTBALL
P. Q. M.
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La Commissione Disciplinare infligge a LAHRAICHI ABDELFATTAH la sanzione della
squalifica per mesi sei.
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