COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società REVELLO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 3.6.2010 della Delega
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 91
del 26 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società REVELLO avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 3.6.2010 della Delegazione
Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara ROERO CASTELLANA
- REVELLO CALCIO disputata in data 1.6.2010, Campionato
Juniores Provinciali Girone A
Con ricorso inviato in data 9.6.2010 la Società REVELLO si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.11.2010 l’allenatore sig.
GENOVA Benedetto e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente non contesta i fatti e si limita a chiedere maggiore clemenza in
ragione dei precedenti meriti sportivi del tecnico e del fatto che “il comportamento
dell’allenatore durante la gara “sia stato il frutto della troppa tensione , erroneamente
esternata con un atteggiamento non corretto.”
Il ricorso merita accoglimento.
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara non è stato disconosciuto dalla società
ricorrente e l’entità della sanzione inflitta dal Giudice di primo grado può essere
contenuta.
Dalla lettura del referto, si evince che la condotta tenuta dal tecnico, pur deprecabile, è
consistita in una protesta plateale e reiterata senza mai assumere connotazioni violente.
Effettivamente, il comportamento del GENOVA è alquanto incongruo per un allenatore
che dovrebbe, nelle partite importanti, trasmettere calma e serenità agli atleti e non
dimostrarsi così incapace di dominare la tensione da lasciarsi andare ad atteggiamenti
maleducati ed irrispettosi dell’impegno altrui.
Tuttavia, se un periodo di allontanamento dal campo appare assolutamente giustificato, la
squalifica inflitta appare eccessivamente afflittiva e, pertanto, si ritiene equo
rideterminarne la durata fino a tutto il 31.10.2010.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la squalifica a carico di GENOVA Benedetto determinandone la durata fino al 31.10.2010.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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