COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ATLETICO PORTA NUOVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato uffici
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 91
del 26 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società ATLETICO PORTA NUOVA avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato
ufficiale n. 56 della Delegazione Provinciale di Torino del
27.5.2010 in riferimento alla gara NUOVO MONCALIERI –
ATLETICO PORTA NUOVA del 12.5.2010 valida per il Campionato
di Seconda Categoria – Girone A
Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’infondatezza della sanzione inflitta al
giocatore Simone DANIELE (squalifica sino al 31.12.2010) e ne chiede l’annullamento..
Va preliminarmente risolta la questione della ammissibilità del ricorso.
Trattasi di ricorso non firmato ed inviato via mail da casella di posta priva di firma
certificata.
Dal documento del ricorso emergono peraltro profili di interesse per la Procura Federale.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla
società ATLETICO PORTA NUOVA.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di propria
competenza.
Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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