COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 17 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE PLAY OFF Gara: A.S.D. SAN PAOLO – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 30 Maggio 2010. (Reclamo della

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 17 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE PLAY OFF Gara: A.S.D. SAN PAOLO - A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 30 Maggio 2010. (Reclamo della A.S.D. SAN PAOLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’AMMENDA DI € 500,00 (100 + 400) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 3 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; ritenuto pertanto congrue le sanzioni inflitte dal primo giudice che non meritano alcuna riduzione e che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN PAOLO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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