COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO BOVINO – A.S.D. SANTO’ONOFRIO CALCIO del 30 Maggio 2010. (Reclamo della Societ

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO BOVINO - A.S.D. SANTO’ONOFRIO CALCIO del 30 Maggio 2010. (Reclamo della Società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 e inibizione sig. CAPPUCCI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 3 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che il comportamento del sig. CAPPUCCI Antonio è stato tanto gravemente ingiurioso e lesivo della reputazione del Presidente e delle istituzioni del Comitato Regionale Puglia in generale da non meritare applicazione di alcuna attenuante per una riduzione della inibizione inflitta dal primo giudice che va confermata integralmente; ritenuto altresì che il comportamento dei sostenitori della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO può essere punito con l’ammenda di € 100,00 attesa la sporadicità delle proteste verbali, ancorché ingiuriose, da parte di un piccolo gruppo di tifosi P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a € 100,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it