COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. THARROS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n°49 del 13.05.2010. Gara Tharros / Pabillonis 97
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 10 Giugno 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. THARROS (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n°49 del 13.05.2010.
Gara Tharros / Pabillonis 97 del 09.05.2010.
Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Tharros ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato il campo di gioco per due gare perché al termine dell’incontro alcuni tifosi insultavano la terna arbitrale, oltretutto fatta oggetto di lancio d’acqua,bibite e sputi che colpivano l’arbitro e gli assistenti di gara; avverso la squalifica del calciatore Matteo Serra fino al 31.12.2010 perché al termine della gara insultava l’arbitro, lo strattonava e gli dava un pizzico al braccio che gli procurava forte dolore; avverso i provvedimenti di squalifica dei calciatori Mereu Germano e Sassu Andrea per condotte ingiuriose e minacciose verso il direttore di gara e dei giocatori Fersino, Tatti e Uliana per condotte ingiuriose i primi due e minacciose il terzo.
La reclamante nei motivi del ricorso contesta tutti gli addebiti e chiede l’annullamento e/o la riduzione dei provvedimenti sanzionatori inflitti.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, delibera quanto segue.
In primo luogo, al fine di fare chiarezza, è stata disposta l’audizione della società (regolarmente presentatasi), che peraltro ne aveva fatto esplicita richiesta, e del direttore di gara che, seppure regolarmente convocato per ben due volte, non si è mai presentato senza mai addurre alcuna legittima giustificazione.
Con riferimento alla squalifica del campo a causa del presunto violento ed insulso comportamento del pubblico di casa, mette conto evidenziare che la descrizione degli eventi compiuta dall’arbitro nel proprio referto è lacunosa e per certi versi abnorme ed illogica in ordine specialmente negli sputi che, a suo dire, avrebbero attinto i membri della terna arbitrale “da capo a piedi”; la non credibilità circa la loro non completa verificazione la si desume nel momento in cui l’arbitro scrive che gli sputi sarebbero provenuti dall’alto degli spalti: così avrebbero dovuto avere una lunga e per certi versi incomprensibile gittata e traiettoria, che anche dall’esame delle fotografie prodotte dalla reclamante appare alquanto inverosimile se non addirittura impossibile. E, ancora, non è neppure dato comprendere sulla base di quali risultanze si possa affermare che siffatte condotte, se verificatesi, sarebbero state commesse tutte ed unicamente dai sostenitori della Tharros.
E d’altronde la condotta del direttore di gara che nella sua qualità di pubblico ufficiale, non ha, incompresibilmente, voluto presentarsi nanti questo organo per chiarire le sue estese illogicità fa propendere per la non totale verificazione degli eventi descritti sommariamente nel referto di gara; ne consegue che le uniche condotte da potersi addebitare al pubblico della Tharros possano essere limitate alle ingiurie ed alle minacce, unite al lancio di oggetti che, però, non arrecavano alcun evento lesivo per i componenti della terna arbitrale, di talchè la sanzione più congrua ed adeguata è la comminazione di un ammeda di Euro 300,00 in sostituzione delle due giornate di squalifica del campo di gara.
Con riferimento invece alla squalifica inflitta al giocatore Serra si evidenzia che la stessa non ha arrecato alcun evento lesivo documentato (non sono stati prodotti certificati medici o altri documenti equipollenti), di talchè è certamente più proporzionata al fatto una sanzione temporale inferiore rispetto a quella inflitta, e precisamente fino al 31.10.2010.
Infine, per quanto concerne gli altri provvedimenti di squalifica a tre gare – per quanto concerne quelle per due gare si ribadisce ancora una volta l’inammissibilità del suddetto punto d’impugnazione – non sussistono agli atti elementi che possano consentire di dubitare circa le condotte poste in essere dai tesserati, così come descritti nel referto dal direttore di gara.
Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, sostituisce la sanzione della squalifica del campo di gara per due giornate con un’ammenda di Euro 300,00; riduce la squalifica del calciatore Serra fino al 31.10.2010 e conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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