COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°55 del 22 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO SOCIETA’ FERTILIA E OZIERESE, DELOGU ANTONIO RAPPRESENTANTE DELEGATO SOCIETA’ OZIERESE E DEL CALCIATORE AMADU DIEGO ALL’

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°55 del 22 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO SOCIETA’ FERTILIA E OZIERESE, DELOGU ANTONIO RAPPRESENTANTE DELEGATO SOCIETA’ OZIERESE E DEL CALCIATORE AMADU DIEGO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER CONTO DELLA SOCIETA’ S.S.FERTILIA DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – L.N.D. i signori: - Amadu Diego, all’epoca dei fatti calciatore della S.S. Fertilia; - Delogu Antonio, dirigente con delega alla rappresentanza della società S.C. Ozierese; - la Società S.C. Ozierese; - la Società S.S. Fertilia, per rispondere: - il primo della violazione di cui agli art.li 1 comma 1, del C.G.S., 40, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società Calcio Ozierese in data 27.07.2009, mentre era ancora tesserato per la Società S.S. Fertilia; - il signor Antonio Delogu, dirigente con delega alla rappresentanza della Società S.C. Ozierese della violazione di cui agli art.li 1 comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Diego Amadu, benchè quest’ultimo fosse già tesserato per altra Società; - la Società S.C. Ozierese, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte al suo dirigente delegato alla rappresentanza; - la Società S.S. Fertilia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo giocatore. A seguito della contestazione formale dell’addebito veniva fissato il termine del 10.05.2010 per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per chiedere di essere sentiti, e veniva fissata la seduta per l’esame del caso, davanti a questa Commissione Disciplinare. Si presentava a detta seduta il rappresentante della Procura il quale in relazione ai fatti addebitati, in considerazione delle responsabilità accertate, concludeva per l’applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) ammenda di euro 800,00 alla Società Ozierese; 2) ammenda di euro 300,00 alla Società Fertilia; 3) inibizione di mesi tre al dirigente Delogu Antonio; 4) squalifica di mesi tre al giocatore Amadu Diego, da scontare nel corso del Campionato. Venivano presentate deduzioni a difesa sia da parte della Società S.S.Fertilia, che da parte del dirigente con delega della società Ozierese Delogu Antonio. Nelle deduzioni presentate dalla Società Fertilia si affermava la assoluta infondatezza dell’addebito per responsabilità oggettiva,non potendosi ravvisare nel comportamento dei propri dirigenti, la volontà di eludere le disposizioni previste in materia di tesseramento e di successivo svincolo, conseguente all’esplicita richiesta in tal senso manifestata dal giocatore, cui la società aveva dovuto dar corso senza doversi far carico delle successive iniziative da questo posto in essere. Nelle deduzioni difensive presentate dalla Società S.C. Ozierese, per mano del dirigente delegato Delogu Antonio, si è altresì sottolineata la buona fede della società, venuta a conoscenza del doppio tesseramento solo a seguito della segnalazione degli uffici del Comitato Regionale Sardegna. Peraltro, il calciatore sarebbe stato tesserato, da parte della stessa società Ozierese, nel gennaio 2010, solo dopo che la S.S. Fertilia ebbe ad immettere il predetto Amadu nelle liste di svincolo. Entrambe le società hanno domandato di essere prosciolte dagli addebiti. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene, sulla scorta delle disposizioni richiamate, pienamente fondati gli addebiti, pure in relazione alle responsabilità attribuite, a titolo oggettivo, alle due società. L’entità delle sanzioni da applicare in riferimento ai fatti accertati, nella misura indicato dal rappresentante della Procura Federale, appare peraltro congrua e tale da dover essere confermata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA: 1) di infliggere alla Società Ozierese l’ammenda di Euro 800,00; 2) di infliggere alla Società Fertilia l’ammenda di Euro 300,00; 3) di infliggere al dirigente Delogu Antonio l’inibizione di mesi tre; 4) di infliggere al giocatore Amadu Diego la squalifica di mesi due a far data dalla prima giornata del prossimo Campionato.
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