COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Settimo Francesco (non socio riconducibile società A.S.D. Atletic

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Settimo Francesco (non socio riconducibile società A.S.D. Atletico Riposto) Sig. Carmelo Messina (non socio riconducibile società A.S.D. Atletico Riposto) Sig. Brunetto Antonio (non socio riconducibile società A.S.D. Atletico Riposto) Sig. Orto Gaetano (non socio riconducibile società A.S.D. Atletico Riposto) Società A.S.D. Atletico Riposto (Ct) Procedimento 294/A Considerato che la Procura Federale con nota 334 pf 09-10 GS/reg del 14 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli articoli 38 comma 1) e 61 comma N.O.I.F., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo ai Sig.ri Settimo Francesco, Carmelo Messina, Brunetto Antonio, Orto Gaetano la inibizione per mesi 3 (tre) da scontare nel prossimo campionato; alla società A.S.D. Atletico Riposto l’ammenda di € 2000,00 (duemila) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotta memoria difensiva allegando nota di controdeduzioni del tecnico Sig. Miano Sebastiano ed alla quale fa formale rinvio anche per i motivi a propria difesa. Ritenuto che i motivi dedotti a difesa non sono esimenti della responsabilità debitamente contestata alle parti rinviate a giudizio, stante che, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive, il tesseramento in contestazione risulta perfezionato alla data 26 Gennaio 2010, come da tabulato del Settore Tecnico aggiornato in data 01 Marzo 2010. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: ai Sig.ri Settimo Francesco, Carmelo Messina, Brunetto Antonio, Orto Gaetano (non soci riconducibili società A.S.D. Atletico Riposto) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Atletico Riposto, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 2000,00 (duemila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it