COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Scardina Riccardo (Presidente A.S.D. Sant’Isidoro Bagheria) Società

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Scardina Riccardo (Presidente A.S.D. Sant’Isidoro Bagheria) Società A.S.D. Sant’Isidoro Bagheria (Pa ) Procedimento 298/A Considerato che la Procura Federale con nota 342 del 09-10 del 11 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli articoli 21 N.O.I.F. e 33 Regolamento Settore Tecnico, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Scardina Riccardo la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Sant’Isidoro Bagheria l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Scardina Riccardo (Presidente A.S.D. Sant’Isidoro Bagheria) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Sant’Isidoro Bagheria, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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