COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 498 del 15/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. ASD Centro Luce Canicattì, suo Presidente pro-tempore Sig.Antonino Oliveri e n.2 calciatori per
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 498 del 15/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO a carico Soc. ASD Centro Luce Canicattì, suo Presidente pro-tempore Sig.Antonino Oliveri e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995.
Campionato di Calcio 5 Serie C2 - 2008/2009
Procedimento 341/A-02
Con nota del 24/05/2010, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori.
In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva: può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto. Manca infatti agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 213 Maggio 1995 e dalla Legge Regione Siciliana n.36 del 30/12/2000.
Da quanto sopra discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria.
Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, che nella fattispecie si ritiene di potere quantificare in €.30,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica.
Ciò premesso, questa decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 15/06/2010 non sono comparsi i deferiti e che la memoria difensiva non esime la società deferita dagli addebiti posti a suo carico,
DELIBERA
In accoglimento del proposto deferimento,
di infliggere alla società l’ammenda di €.60,00 (sessanta);
di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig.Antonino Oliveri a tutto il 31/10/2010 (sanzione così quantificata per assicurarne la afflittività);
di infliggere ai calciatori Francesco Ancona, tesserati per la società ASD Centro Luce Canicattì:
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico.
Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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