COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 498 del 15/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. ASD Junior Ramacca, suo Legale Rappresentante Sig.Enrico Ferro e n.5 calciatori per violazio
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 498 del 15/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO a carico Soc. ASD Junior Ramacca, suo Legale Rappresentante Sig.Enrico Ferro e n.5 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995.
Campionato di Calcio 2° Categoria - 2008/2009
Procedimento 341/A-04
Con nota del 21/05/2010, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori.
In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.5 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva: può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto. Manca infatti agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 213 Maggio 1995 e dalla Legge Regione Siciliana n.36 del 30/12/2000.
Da quanto sopra discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria.
Ciò premesso, questa decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che le memorie difensive trasmesse allegano i certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti, emessi tutti il 04 - 05 Settembre 2009 che pertanto dimostrano la regolare posizione per quanto all’effettuazione della visita medica,
DELIBERA
Di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Junior Ramacca e dei suoi tesserati.
Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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