COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Bonasera Luigi (Presidente G.S.D. Enna Calcio ) Società G.S.D. Enna Ca

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Bonasera Luigi (Presidente G.S.D. Enna Calcio ) Società G.S.D. Enna Calcio (En ) Procedimento 317/A Considerato che la Procura Federale con nota 7241-1344 pf 09-10 del 29 Aprile 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) e 8 commi 9) e 10) C.G.S., in relazione all’articolo 94 ter comma 13) N.O.I.F., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Giugno 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Bonasera Luigi la inibizione per mesi 6 (sei); alla società G.S.D. Enna Calcio l’ammenda di € 8000,00 (ottomila) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società ha prodotto memorie difensive con la quale dichiara e ammette di non avere potuto onorare quanto dovuto al sig. Nuccio Sanino, come da delibera del Collegio Arbitrale di cui al C.U. n°3 del 19 Dicembre 2009, a causa delle grandi difficoltà economiche in cui versa, manifestando tuttavia la volontà e l’impegno di provvedere quanto prima al dovuto. Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, stante la inappellabilità e l’immediata esecutività della delibera del Collegio Arbitrale. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Bonasera Luigi (Presidente G.S.D. Enna Calcio) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei); alla società G.S.D. Enna Calcio , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 6000,00 (seimila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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