COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Princiotta C. Giovanni (Presidente A.S.D. Pol. Gioiosa) Società

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Princiotta C. Giovanni (Presidente A.S.D. Pol. Gioiosa) Società A.S.D. Pol. Gioiosa ( Me) Procedimento 331/A Considerato che la Procura Federale con nota 457 pf 09-10 GS/reg del 01 Aprile 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento all’articolo 40 Regolamento L.N.D., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Giugno 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Princiotta C. Giovanni la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Pol. Gioiosa l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig Princiotta C. Giovanni (Presidente A.S.D. Pol. Gioiosa), la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre) da scontare nella prossima stagione e nel campionato di competenza per assicurarne l’afflittività; alla società A.S.D. Pol. Gioiosa a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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