COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Rallo Giovanni (Calciatore attualmente tesserato per la A.S.D. Rivie
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Rallo Giovanni (Calciatore attualmente tesserato per la A.S.D. Riviera Marmi)
Sig. Castiglione Mario (Dirigente A.S.D. Riviera Marmi)
Società A.S.D. Riviera Marmi (Tp )
Procedimento 318/A
Considerato che la Procura Federale con nota 7459 – 983 pf 09-10 del 06 Maggio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento all’articolo 40 comma 4) N.O.I.F. nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Giugno 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Castiglione Mario la inibizione per mesi 3 (tre); al Sig. Rallo Giovanni la squalifica a tutti gli effetti per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Riviera Marmi l’ammenda di € 500 ,00 (cinquecento) ”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, e che la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al C.U. n°09/D del 09 Dicembre 2009 è passata in giudicato perché non impugnata.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig.Castiglione Mario (Dirigente A.S.D. Riviera Marmi) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); al Sig. Rallo Giovanni (Calciatore A.S.D. Riviera Marmi) la squalifica a tutti gli effetti per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Riviera Marmi, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
I provvedimenti disciplinari sopra statuiti a carico dei predetti tesserati saranno scontati nella prossima stagione nel campionato di competenza per assicurarne l’afflittività.
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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