COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Donzelli Andrea (Presidente A.S.D. Lidopogap) Società A.S.D. Li

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Donzelli Andrea (Presidente A.S.D. Lidopogap) Società A.S.D. Lidopogap ( Pa) Procedimento 324/A Considerato che la Procura Federale con nota 379 pf 09-10 GS/reg del 03 Aprile 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 (disposizioni generali di cui al C.U. 1 del 09 Luglio 2008), nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Giugno 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Donzelli Andrea la inibizione per mesi 2 (due) da scontare nella prossima stagione nel campionato di competenza per assicurarne l’afflittività; alla società A.S.D. Lidopogap l’ammenda di € 600,00 (seicento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Donzelli Andrea (Presidente A.S.D. Lidopogap) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due) da scontare nella prossima stagione nel campionato di competenza per assicurarne l’afflittività; alla società A.S.D. Lidopogap , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it