COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Orlando Francesco (Presidente A.S.C.D. Città di Oliveri) Società A.S

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Orlando Francesco (Presidente A.S.C.D. Città di Oliveri) Società A.S.C.D. Città di Oliveri ( Me) Procedimento 327/A Considerato che la Procura Federale con nota 453 pf 09-10 del 31 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. anche in riferimento all’articolo 40 Regolamento L.N.D. nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Giugno 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “preso atto che le schede censimento della società deferita non risulta indicato alcun tecnico, ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Orlando Francesco la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.C.D. Città di Oliveri l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva deducendo che nella precedente stagione aveva usufruito di deroga riguardante l’allenatore; successivamente, promossa in 1^ categoria, lo stesso allenatore ha partecipato al corso allenatori di base. Per tanto intendendo tesserarlo, ha atteso la qualifica di allenatore ottenuta, e successivamente né ha richiesto il tesseramento. Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Orlando Francesco (Presidente A.S.C.D. Città di Oliveri) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre) da scontare nella prossima stagione e nel campionato di competenza per assicurarne l’afflittività; alla società A.S.C.D. Città di Oliveri , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €500,00 (cinqucento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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