COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Busacca Vincenzo (Presidente A.P.D. Vizzini all’epoca dei fatti)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Busacca Vincenzo (Presidente A.P.D. Vizzini all’epoca dei fatti) Società A.P.D. Vizzini ( Ct) Procedimento 329/A Considerato che la Procura Federale con nota 455 pf 09-10 GS/reg del 05 Aprile 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento all’articolo 40 Regolamento L.N.D., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Giugno 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Busacca Vincenzo la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.P.D. Vizzini l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva deducendo che per problemi interni ed economici, aveva in un primo tempo deciso di non iscriversi per partecipare al campionato di 1^ categoria poi, grazie a diversi interventi, ha provveduto all’iscrizione, con nuova dirigenza, stante le dimissioni del signor Bellina Pietro Paolo e del signor Busacca Vincenzo. Riconosce fondate e certe le violazioni contestate e chiede il minimo edittale tenuto conto delle condizioni di precarietà economica. Ritenuto che le giustificazioni a difesa non sono del tutto esimenti delle contestazioni di cui all’ atto di deferimento notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig Busacca Vincenzo (Presidente A.P.D. Vizzini all’epoca dei fatti), la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.P.D. Vizzini a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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