COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 36/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Buratti Bruno all’epoca dei fatti

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 36/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Buratti Bruno all’epoca dei fatti Presidente della Pol.va Porto Ercole; - Furzi Mario “ “ Presidente della U.S. Semproniana; - Cosi Claudio”” Presidente della U.S. San Andrea; - Minucci Torello ””Presidente della Pol.va Maglianese; - Ercole Mauro ””Presidente della S.S. Orbetellana, per rispondere, ciascuno, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 43 e 34 delle N.O.I.F.. La Procura Federale, venuta a conoscenza dell’esistenza di un procedimento giudiziario a carico di sei società toscane del settore dilettantistico, in ordine al rilascio di certificati di idoneità all’attività calcistica asseritamente irregolari, ha acquisito, presso la Procura della Repubblica competente, copia degli atti ritenuti utili agli effetti della giustizia sportiva. L’esame di tali atti ha indotto l’Ufficio Federale ad effettuare il deferimento in oggetto. Convocate le parti, attraverso rituale notifica, per la data odierna, risultano presenti: - la Procura Federale nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - i tesserati, in proprio, nella loro qualità di Presidenti pro tempore delle società indicate accanto a ciascuno di essi:  Minucci Torello,Pol.va Maglianese  Buratti Bruno,Pol.va Porto Ercole,  Furzi Mario,U.S. Semproniana,  Cosi Claudio,U.S. San Andrea E’ assente il Presidente della S.S Orbetellana, Ercole Mauro. In apertura di dibattimento il Presidente del Collegio indica che, con gli atti qui trasmessi a sostegno del deferimento, la Procura Federale contesta a ciascuno dei soggetti deferiti l’aver procurato ai propri calciatori certificati di idoneità alla attività sportiva non conformi né alla normativa federale né a quella di carattere sanitario vigente nell’ordinamento nazionale e regionale. Così introdotto il dibattimento, interviene l’Avvocato Stefanini che, per conto della Procura Federale, chiede il riaffermarsi della responsabilità dei soggetti deferiti avendo ciascuno di essi sottoposto i propri calciatori alla visita medica di idoneità prevista, in aperta violazione delle vigenti disposizioni organizzative federali, presso gli spogliatoi delle singole squadre, con strumenti diagnostici portatili ed in maniera incompleta. Definisce l’episodio grave, essendosi le Società rivolte ad un medico “di comodo” ovvero non alle strutture sanitarie nazionali e regionali cui fa riferimento la normativa federale. Sottolinea la tempestività del deferimento dato che ad esso si applicano per espresso disposto normativo ed esclusivamente nei confronti dei Presidenti delle Società, unici soggetti perseguibili, le norme del C.G.S. in vigore ante riforma. Peraltro rileva che l’apertura del fascicolo costituisce interruzione della prescrizione. Ricorda la presenza, tra gli altri, di calciatori minori che, proprio a causa dell’età, necessitano di una tutela assoluta. Gli atti in possesso della Procura dimostrano che le visite sono state effettuate da un medico al di fuori della competenza delle A.S.L. della Regione ed in locali non ufficiali (spogliatoi delle Società), così come gli esami posti in essere sono stati assolutamente inidonei allo scopo. Chiede irrogarsi a tutti i soggetti deferiti la sanzione della inibizione per mesi 24. Intervengono quindi i Presidenti deferiti. Le dichiarazioni di tutti i deferiti presenti sono univoche e convergenti nell’ affermare che il comportamento da essi tenuto è dovuto alla necessità di iscrivere al campionato le squadre ed alla contemporanea carenza delle strutture medico sportive del Grossetano. Ciò è dimostrato, a detta dei dichiaranti, dall’esistenza nella Provincia di due soli medici sportivi, le cui prestazioni, peraltro, erano temporalmente limitate, per l’alto numero di calciatori da sottoporre agli esami. Da qui la necessità, intendendo comunque iscrivere le squadre al campionato, di trovare una via d’uscita utilizzando i consigli sia di alcuni medici dell’ASL che degli stessi Organi Federali locali. A tal proposito la Commissione rileva che le dichiarazioni rese dagli interessati convergono nell’indicare nel responsabile della Delegazione Provinciale la persona che avrebbe suggerito, al fine di non far perdere alle Società la possibilità di partecipare al campionato e nello stesso tempo di tentare di dare comunque adempimento al dettato normativo, di rivolgersi ad un qualsiasi medico sportivo. Addirittura ciò risulta in modo assolutamente chiaro dalla memoria difensiva depositata agli atti in sede di discussione dal Presidente della A.S.D. Sant’Andrea Claudio Cosi e da questi confermata in sede di audizione. Ritengono, in sostanza, i Presidenti che non possa essere loro imputata la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., essendosi trovati in stato di necessità intendendo comunque partecipare al campionato. Chiuso il dibattimento la C.D. deve preliminarmente osservare, in ordine alla pregiudiziale sollevata dalla difesa circa l’intervenuta prescrizione, che l’art. 18 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti stabiliva, al comma 1, che: “Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”. Detta norma si attaglia perfettamente al caso di specie dato che della violazione sono stati chiamati a rispondere i dirigenti, (non le Società le cui violazioni sono regolamentate al successivo comma 2 dell’art. 16) aventi la qualifica di Presidente. Rilevato che i fatti sono stati commessi nel corso della stagione 2005/2006 il termine della prescrizione per detti tesserati si compie al termine della stagione 2009/2010. Il deferimento è quindi tempestivo e deve essere esaminato nel merito. In via preliminare si precisa che le visite e le certificazioni sono avvenute a cura di medico sportivo non accreditato nel territorio di competenza il quale, peraltro, non ha effettuato tutti gli accertamenti diagnostici che le leggi sanitarie in vigore (D.M. 18/02/1982 e L.R. 35/2003) prevedono ed alle quali si richiama l’art. 43 delle N.O.I.F.. I Presidenti deferiti sono peraltro incorsi anche nella violazione dell’art. 34, sempre delle N.O.I.F., per non aver predisposto, la specifica certificazione richiesta per i calciatori ”giovani”che partecipano a campionati diversi da quello di appartenenza. Considerate le tesi difensive esposte in questa sede il Collegio ritiene di dover puntualizzare che ai deferiti è contestata unicamente la violazione delle norme federali in materia di tutela medico-sportiva. Il procedimento giudiziario in corso non ha alcuna rilevanza in questa sede se non per l’assunzione dei documenti necessari a porre in essere il procedimento disciplinare sportivo. Rimane da considerare che, in mancanza dell’applicazione delle norme di tutela sanitaria prevista dall’ordinamento sportivo, le Società si sarebbero dovute astenere dalla partecipazione al campionato. Si deve ancora osservare che sarebbe stato opportuno che le Società anziché concentrare la richiesta di visite ai primi giorni di settembre, ovvero in prossimità dell’inizio dei campionati, utilizzassero i due mesi immediatamente precedenti. Ciò premesso si rileva che la Procura Federale ha imputato ai soggetti deferiti la violazione di due articoli delle N.O.I.F., e precisamente gli articoli 43 e 34. L’articolo 43 sancisce l’obbligo per tutti i calciatori di sottoporsi a visita medica che ne attesti la idoneità all’attività sportiva. Tale obbligo, che nasce con il primo tesseramento, sussiste per ogni anno di attività e la sua violazione comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare competente. I calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età e che intendano partecipare ad altre attività agonistiche, al di fuori di quelle riservate “ai giovani,” possono prendervi parte, in deroga, previa specifica autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente. E’ ovvio che la tutela medico sanitaria degli atleti non può prescindere dalle norme che regolano il servizio sanitario nazionale, operante tramite strutture sue proprie. Tale tutela trova fondamento nel richiamo fatto dall’art. 34 al D.M. 15 febbraio 1982 e successive integrazioni e modificazioni. Oltre la normativa appena citata, la materia è regolata, nell’ambito regionale Toscano, dalla L. R. 9 luglio 2003 n. 35 la quale dispone, per quanto ci concerne, la tutela sanitaria delle attività sportive attraverso, tra l’altro, la vigilanza sugli ambulatori privati che operano nel campo della disciplina sportiva e determina quale sia il corretto rilascio ed utilizzo dei certificati di idoneità sia allo sport agonistico che a quello non agonistico. Tali certificati vengono rilasciati, secondo la legge, “dalle U.S.L. o da strutture private accreditate per la medicina dello sport. Sono competenti al rilascio della certificazione l’azienda unità sanitaria locale in cui è residente l’atleta oppure l’azienda unità sanitaria locale ove è ubicata la società sportiva e le strutture ambulatoriali accreditate ubicate nel territorio delle medesime aziende.” La disposizione indica, senza che al riguardo possa esservi dubbio che, se il rilascio della certificazione deve avvenire attraverso quelle strutture specificatamente indicate, la visita medica, che ne costituisce il presupposto necessario, non può che avvenire all’interno di dette strutture. Nella fattispecie tutte le visite nei confronti dei calciatori tesserati per le Società i cui Presidenti sono oggetto di deferimento, sono state effettuate negli spogliatoi delle rispettive società, ad eccezione di quelle avvenute presso la C.R.I. del Comune di Talamone che si riferiscono a Società calcistica non affiliata alla F.I.G.C.. Inoltre per il rilascio della certificazione medica lo specialista in medicina sportiva è obbligato “ad effettuare personalmente la visita e la valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, garantendo l’effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti da decreti ministeriali 18 febbraio 1982, 28 febbraio 1983 e 4 marzo 1993”. Gli esami clinici richiesti dalla legge sono: - visita medica; - esame completo delle urine; - E.C.G. a riposo e da sforzo; - spirografia. La Procura della Repubblica ha rinvenuto, in sede istruttoria, presso le Società deferite la seguente documentazione Polisportiva Porto Ercole: - Nr. 25 fascicoli di calciatori; - Nr. 25 certificati medici; - Nr. 12 libretti di idoneità sportiva; - Nr. 13 tracciati di ECG e Spirornetria; Non risultano effettuati esami urine ai calciatori; Unione Sportiva Semproniano: - Nr. 29 fascicoli di calciatori; - Nr. 29 certificati medici sequestrati; • - Nr. 24 tracciati di ECG e Spirometria; Non sono stati rilasciati libretti di ìdoneità sportiva.; Risulta un solo caso di esame urine con Kit a fascetta assorbente, Unione Sportiva S. Andrea di Magliano In Toscana: - Nr. 20 fascicoli di calciatori; - Nr. 15 libretti di idoneità sportiva - Nr. 20 certificati medico sportivi; - Nr. 14 tracciati ECG e spirometria; - Nr. 19 test urine effettuati con Kit - un esame urine non effettuato; Società Calcistica Orbetellana: - Nr. 23 fascicoli di calciatori; - Nr. 23 certificati e nr. 21 libretti di idoneità sportiva - Nr. 22 tracciati ECG e spirometria; - Nr. 1 test urine con Kit nr. 19 esami urine non effettuati. Polisportiva Maglianese: - Nr.20 fascicoli di calciatori; - Nr.20 certificati e nr. 14 libretti di idoneità sportiva; - Nr 1 tracciato di ECG e Spirometria; - Nr.19 esami urine effettuati con KIT. La semplice elencazione della documentazione evidenzia la incompletezza dei test clinici effettuati alla quale deve aggiungersi il fatto che gli esami che sono stati eseguiti come dimostrato in modo parziale ed insufficiente, non rispondono - sotto il profilo sanitario - alle prescrizioni normative. Ciò con particolare riferimento alle analisi delle urine, che non sono state eseguite in maniera completa e quindi, come richiesto dalla norma, in laboratorio, nonchè alla tipologia delle prove da sforzo fatte eseguire che non sembrano idonee ad una corretta determinazione dell’E.C.G.. Tali ultime considerazioni di carattere sanitario, emergono da quanto dichiarato, sempre in sede di istruttoria giudiziaria, dalla responsabile dell’U.F. di Medicina dello Sport dell’A.S.L. di Livorno. E’ inoltre da rilevare che la normativa prevede la istituzione di un libretto sanitario ad uso medico sportivo in ordine al quale “Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario”. Tale libretto, di carattere strettamente personale, può essere consegnato, dietro formale richiesta alla Società di appartenenza che si impegna a restituirlo entro ventiquattro ore. Di tale adempimento non si rinviene traccia negli atti. I Presidenti delle Società qui deferiti hanno quindi violato le norme delle N.O.I.F. preposte alla completa tutela sanitaria degli atleti facendo correre, in tal modo, rischi per la loro salute. P.Q.M. La C.D.T.T., riaffermando la fondatezza del deferimento, infligge ai soggetti deferiti la seguente sanzione: inibizione per mesi diciotto a ciascuno dei seguenti Presidenti:  Minucci Torello,Pol.va Maglianese,  Buratti Bruno,Pol.va Porto Ercole,  Furzi Mario,U.S. Semproniana,  Cosi Claudio,U.S. San Andrea  Ercole Mauro, S.S Orbetellana. Le risultanze del dibattimento e le dichiarazioni acquisite impongono al Collegio di inviare gli atti alla Procura Federale per accertare, alla luce di quanto emerge dagli atti eventuali responsabilità di Organi Federali e per gli eventuali adempimenti conseguenziali.
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