COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 210 Oggetto: Reclamo dell’ Unione Sportiva calcistica Montelupo avverso all’ammenda di 600,00 Euro (C.U. n. 70 d

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 210 Oggetto: Reclamo dell' Unione Sportiva calcistica Montelupo avverso all’ammenda di 600,00 Euro (C.U. n. 70 del 20/05/2010) L'Unione Sportiva calcistica Montelupo reclamava impugnando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 16/05/2010, contro la Società Aurora Pitigliano. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: “Per ripetuti cori offensivi verso i componenti la squadra ospite. Per avere, alcuni propri sostenitori, indossato magliette con scritta oltraggiosa verso la società avversaria.” La Società reclamante - dopo aver precisato che i diversi carabinieri a presidio della struttura (per le tensioni intercorrenti tra le due società) non avevano rilevato alcun comportamento illecito - afferma che le magliette avrebbero riportato la frase ironica “Addio Pitigliano” e non “Odio Pitigliano”. Il colore delle magliette sarebbe poi stato diverso rispetto a quello indicato in atti e le medesime sarebbero state indossate sotto i giubbotti inducendo nell'errore di lettura sull'effettiva scritta. Pur ammettendo che vi siano stati alcuni cori offensivi la società rileva che le frasi incriminate non si sarebbero mai discostate dalle stesse frasi pronunciate dai sostenitori della società avversaria sia durante la stessa gara che nell'incontro precedente. Concludeva pertanto per una riduzione della sanzione comminata ritenuta eccessivamente onerosa. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La ricostruzione difensiva fornita, suffragata dalla supposta presenza di testimoni, trova però il limite della certezza espressa dal Commissario di campo nella relazione allegata agli atti di gara, nella quale dà contezza sia dei cori (attribuiti alla sola società ospitante) che della scritta sulle magliette. Peraltro lo stesso provvedeva ad inviare, su espressa richiesta di quest'organo giudicante, un supplemento nel quale confermava di aver potuto personalmente constatare, da una distanza di circa due metri l'effettivo contenuto della frase impressa sulle magliette. Tali condotte sembrano perfettamente integrare quanto disposto dall'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva titolato “Responsabilità per comportamenti discriminatori” che al terzo comma così recita: “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione.” Il semplice dato che il commissario di campo, organo necessariamente terzo, abbia sentito la necessità di trascriverle dettagliando frasi oggettivamente discriminatorie quali un'ingiuria associata al luogo di provenienza induce a ritenere che non si fosse in presenza di cori “ordinari”. Appare poi illogico che il medesimo possa aver errato nella lettura della frase confondendo due termini - ADDIO e ODIO -che foneticamente appaiono simili ma che, graficamente, hanno due lettere diverse su cinque e nemmeno lo stesso numero di caratteri. In punto poi di quantificazione lo stesso articolo precisa: “In caso di violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, l’ammenda da € 15.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C, l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società.”. La categoricità nel limite minimo dell'ammenda deve essere valutata da parte giudicante anche con riferimento alla categoria di appartenenza della società (promozione) e all'intensità della violazione attribuita. Pertanto la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure risulta corretta ed ancorata al limite minimo della norma. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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