F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE PULVIRENTI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE PULVIRENTI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Pulvirenti è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, comma 1, e agli artt. 17, comma 4, e 33, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver esercitato nella stagione sportiva 2008-2009, attività di Presidente della società AS Città di Adrano senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall’Albo e per non aver ottemperato agli obblighi relativi al versamento delle quote annuali 2007-2008 e 2008-2009; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2010. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati; - in particolare è stato respinto il tesseramento richiesto dal deferito il quale ha ritenuto altresì di esercitare attività di Presidente della AS Città di Adrano senza presentare la necessaria domanda di sospensione volontaria dall’Albo ai sensi dell’art. 33 del Regolamento ST P.Q.M. dichiara il sig. GIUSEPPE PULVIRENTI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2010.
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