F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO TONAZZINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfon
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO TONAZZINI – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Tonazzini è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contattato, nella stagione sportiva 2008/09,
irritualmente e ripetutamente diversi calciatori della società ASD Pontefelcino al fine di
convincerli a trasferirsi presso la società ASD Pontevecchio per la quale risultava
tesserato come allenatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 31/08/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dell’11/05/2010 confermata nell’odierna
udienza, come da separato verbale-
Ritenuto che:
- nell’odierna udienza il deferito ha sostanzialmente ammesso il fatto in relazione al
giovane Emanuele Falcone confermando le dichiarazioni testimoniali da questi rese
alla Procura Federale;
- in relazione alle dichiarazioni rese dal teste dal signor Stefano Zappacenere queste
appaiono sufficientemente dettagliate e tali da smentire quanto quest’oggi riferito dal
deferito che nega ogni e qualsiasi rapporto con il medesimo signor Zappacenere cui il
figlio, peraltro, svolge attività sportiva nella squadra allenata dal signor Tonazzini;
- pertanto risulta sufficientemente comprovata la responsabilità del deferito
P.Q.M.
dichiara il sig. MASSIMO TONAZZINI responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/07/2010.
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