F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GRASSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GRASSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Grasso è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 38, comma 1 delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Acireale calcio a 5, senza formalizzare regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito del 19/02/2010. Ritenuto che: - l’addebito è documentalmente comprovato non potendosi condividere l’assunto difensivo di cui alla memoria del 19/02/2010 secondo cui la mera richiesta di tesseramento produrrebbe “effetti immediati” così da giustificare la rpesenza in campo dell’allenatore; - altresì di non condividere l’eccezione di nullità del procedimento per omessa notifica da parte della Procura federale del deferimento giacché, anche a seguito dell’ordinanza di questa Commissione del 04/03/2010, è acquisita agli atti del giudizio la prova che detto deferimento è stato ritualmente inviato a mezzo raccomandata AR nel domicilio dichiarato dal deferito al Settore Tecnico come del resto espressamente riconfermato nella sua memoria difensiva del 19/02/2010 P.Q.M. dichiara il sig. LUIGI GRASSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2010.
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