F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Corda è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver posto in essere un comportamento teso ad intralciare il naturale corso della giustizia avendo cercato di convincere il tecnico di una squadra avversaria a rilasciargli dichiarazione da utilizzare a suo pro per il successivo reclamo da parte della Società Pol. Alghero srl avverso la sua squalifica in seguito agli accadimenti di fine gara Alghero – Legnano del 25/10/2009; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/06/2010; - tenuto conto delle deduzioni svolte dal legale del deferito nell’odierna udienza, come da separato verbale Ritenuto che: - i fatti addebitati dalla Procura Federale non integrano alcuna attività di intralcio allo svolgimento dell’indagine potendosi far rientrare nel legittimo espletamento del diritto di difesa P.Q.M. assolve il sig. NINNI CORDA dall’addebito contestatogli.
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