F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di Giuseppe TAVOLINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di Giuseppe TAVOLINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Tavolino è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-10, attività di allenatore per la società ASD Ragusa senza formalizzare regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito del 10/05/2010. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati e ammessi dal deferito P.Q.M. dichiara il sig. GIUSEPPE TAVOLINO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/07/2010.
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