F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 15 del 23 luglio 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di EMANUELE MASSARI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 15 del 23 luglio 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di EMANUELE MASSARI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Massari è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 4, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2007/2008, la funzione di allenatore sia per la società Real Chiaramente che per la Junior Ragusa e Me.Ta. Sport; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione di mesi due di squalifica a far tempo dallo 01/09/2009; - assunta la memoria difensiva del deferito. Ritenuto che: - i fatti risultano comprovati ed ammessi; - che il deferito con la sua memoria difensiva dell’11/05/2009 richiede la sanzione della squalifica di mesi 2 a far tempo dallo 01/9/2009 e che su tale richiesta ha convenuto anche la Procura Federale P.Q.M. dichiara il sig. EMANUELE MASSARI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due a far tempo dallo 01/9/2009 e fino dunque al 31/10/2009.
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