F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 15 del 23 luglio 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di LUCA GEMO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 15 del 23 luglio 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di LUCA GEMO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Gemo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 17, commi 3 e 4, all’art. 35, comma 1, e all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’ art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l’attività di allenatore presso la Società AC Sossano senza formalizzare regolare tesseramento e di calciatore con la Società Union Olmo Creazzo; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009; - assunta la memoria difensiva del deferito del 18/07/09. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati; - il deferito, oltre a non formalizzare il proprio tesseramento, ha altresì svolto l’attività di calciatore con ciò aggravando la sua posizione P.Q.M. dichiara il sig. LUCA GEMO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009.
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