F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di RENATO SCARPELLINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei El
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di RENATO SCARPELLINO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti
di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Scarpellino è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 16,
lettera I, e 27 del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto con la società
Salernitana calcio 1919 spa, nelle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009, un accordo
economico e conseguentemente svolto l’attività di preparatore atletico in assenza dei
requisiti previsti e, quindi, dei titoli abilitativi professionali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per mesi quattro più l’ammenda di euro 1.000,00;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 04/12/2009.
Ritenuto che:
- il deferito, pur non possedendo il necessario titolo abilitativo, non solo ha stipulato un
contratto avente ad oggetto l’attività di preparatore atletico ma altresì ha svolto di fatto
tale attività per la Salernitana calcio 1919 spa come risulta dagli atti acquisiti dalla
Procura;
- non può perciò trovare accoglimento quanto meramente affermato dal deferito nelle
deduzioni difensive ove per altro egli conferma sostanzialmente di aver svolto attività
di preparatore atletico
P.Q.M.
dichiara il sig. RENATO SCARPELLINO responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
18/04/2010 più l’ammenda di euro 1.000,00.
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