F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di MATTEO BRIGNOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei E
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di MATTEO BRIGNOLI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Brignoli è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, e
art. 5, commi 1, 2, 4 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver reso dichiarazioni
gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità della classe arbitrale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 03/12/2009.
Ritenuto che:
- tale memoria difensiva si basa sul disconoscimento delle dichiarazioni rese “l’articolo
ha del tutto travisato il significato delle mie dichiarazioni ovvero ha addirittura portato
idee ed espressioni mai riportate dal sottoscritto….” “nego di aver mai posto in dubbio
la regolarità del campionato e la correttezza degli arbitraggi…..”;
- inoltre il deferito invoca a sua discolpa una presunta smentita telefonica di cui non
viene fornita alcuna prova nonché l’esistenza di altro articolo su diverso giornale, a suo
dire pubblicato nello stesso giorno di quello oggetto del presente deferimento, senza
che anche in questo caso fornisca prova di quanto asserito;
- codesta Commissione non ritiene di dover accogliere le tesi difensive in quanto non vi è
alcuna prova in ordine ad un’eventuale smentita o rettifica;
- l’articolo contiene parole riportate in virgolettato che esprimono un’articolato pensiero
di senso compiuto;
- le considerazioni espresse in tale articolo sono state dallo stesso deferito confermate nel
corso dell’audizione del 31/07/2009 innanzi al collaboratore della Procura Federale nel
corso della quale lo stesso ha dichiarato: “non è mia abitudine rilasciare questo tipo di
dichiarazioni. Era solo uno scambio di opinioni confidenziali che assolutamente non
volevo che venissero pubblicate”;
- inoltre tali dichiarazioni sono in linea con quelle rilasciate dal presidente della società
sia nell’aprile che nel luglio 2009
P.Q.M.
dichiara il sig. MATTEO BRIGNOLI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
18/06/2010.
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